Università, ma quanto mi costi? La formazione è una delle voci che incide di più sul bilancio delle famiglie italiane. Un sacrificio che, a seconda delle possibilità economiche di ciascuno, si fa anche volentieri nella speranza di aiutare i propri ragazzi a costruire un futuro professionale pieno di soddisfazioni. La buona notizia è che le spese sostenute per le università – pure quelle digitali – possono essere detratte, andando così a ridurre le tasse da pagare.
Per il 2024 la detrazione, la cui richiesta si poteva avanzare fino al 30 settembre scorso, è pari al 19% delle spese sostenute e spetta a coloro che hanno un reddito annuo complessivo fino a 120.000 euro secondo un limite massimo variabile che ogni anno viene stabilito per ciascuna facoltà.
Che cosa sono le detrazioni per le spese universitarie digitali
Addentrandoci nella questione: potremmo definire le detrazioni come degli sconti sull’imposta lorda IRPEF pari al 19% che vengono riconosciuti nella dichiarazione dei redditi per le spese relative alla frequenza dei corsi universitari digitali.
Ma quali sono le università digitali riconosciute dal MIUR? Al momento sono 11:
La detrazione delle spese per le università digitali è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, come integrati dalla riforma fiscale 2024.
Le spese che si possono detrarre
È possibile usufruire della detrazione al 19% per le spese relative alla frequenza di:
corsi di istruzione universitaria;
corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in
psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
master universitari;
corsi di dottorato di ricerca;
istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli
Istituti musicali pareggiati.
corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Non solo. La detrazione spetta per le spese sostenute per:
tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
la “ricognizione” (procedimento amministrativo a cui si ricorre per riattivare la carriera accademica dopo un periodo di interruzione degli studi);
soprattasse per esami di profitto e laurea;
la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA);
la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei
CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).
Che cosa non si può detrarre
Non tutto è detraibile. È questo il caso di:
iscrizione presso istituti musicali privati;
contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e spese di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
costi affrontati per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza.
le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
I limiti di detraibilità
Come detto, per le università digitali la detrazione è al 19%, ma a differenza degli atenei statali per i quali la detraibilità è applicabile senza alcun limite, per le università non statali (e quindi anche quelle online) l’importo che può godere dello sconto fiscale non deve superare il tetto massimo che ogni anno viene stabilito per ciascuna facoltà universitaria a seconda dell'area tematica del corso e della Regione in cui l'ateneo ha sede legale. Per la dichiarazione dei redditi del 2024 – relativa alle spese del 2023 – sono state rese note in Gazzetta Ufficiale le tabelle relative agli importi di detraibilità delle spese universitarie non statali e quelle che riguardano i costi sostenuti per la frequenza di corsi post-laurea.
Così, ad esempio, per la facoltà di medicina nel Nord Italia il limite massimo è pari a 3.900 euro, nel Centro è pari a 3.100 e nel Sud e nelle isole a 2.900 euro. Volendo riportare un altro caso, per le facoltà umanistico-sociali i tetti massimi sono stati fissati a 3.200 euro per il Nord, 2.800 euro per il Centro e 2.500 per Sud e isole.
Detrazioni dell'università digitale, le condizioni da rispettare
Per poter essere certi di usufruire delle detrazioni bisogna assicurarsi di rispettare un paio di condizioni. Innanzitutto la detrazione del 19% per spese di università digitali spetta interamente ai contributori il cui reddito complessivo non superi i 120.000 euro, decrescendo fino ad azzerarsi a un reddito complessivo di 240.000 euro. In secondo luogo è necessario che i pagamenti da detrarre siano effettuati attraverso sistemi di pagamento “tracciabili” (come versamento bancario o postale, ad esempio). Fondamentale, quindi, conservare la documentazione che riguarda le suddette spese (fatture, bollettini, ricevute, ecc...).
Chi può detrarre le tasse universitarie?
Le spese che si sostengono per la frequenza di corsi universitari digitali sono detraibili sia per se stessi sia per i familiari, come nel caso dei genitori che le detraggono per i figli. A tal proposito, però, va ricordato che gli interessati devono essere fiscalmente a carico, il che vuol dire che nel corso del periodo di imposta il figlio non deve aver percepito redditi superiori a 4.000 euro se ha meno di 24 anni, e 2.840,51 euro se ha più di 24 anni.
Come procedere con la detrazione
Ora che abbiamo tutte le informazioni necessarie non resta che vedere come detrarre, concretamente, le tasse universitarie digitali. Lo strumento di cui servirsi è il modello 730. Due le strade percorribili.
La prima è la presentazione del 730 precompilato. In questo caso sarà l'Agenzia delle Entrate a riportare in automatico le detrazioni che spettano al contribuente. La seconda, invece, è la presentazione del 730 ordinario, che consiste nella compilazione delle diverse sezioni della dichiarazione dei redditi. In tal caso le spese universitarie detraibili vanno inserite nelle apposite sezioni (da E8 a E10).
Infine merita menzione anche una terza eventualità, relativa al modello redditi Persone Fisiche (ex Unico), per il quale il rigo da prendere in considerazione è quello da RP8 a RP13.
Per maggiori informazioni sulla compilazione del 730 visita il sito dell'Agenzia delle Entrate.
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